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[1]Perde il diritto alle prestazioni l'inscritto:
[2]che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi alle cure disposte dall'Ente o eluda le cure medesime;
- b)che abbia contratta, aggravata o protratta intenzionalmente la malattia.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
