Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente e' tenuto a convocare altresi' il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci. Per la validita' della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del Presidente. I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art7 · fonte del testo

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