Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e puo' ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, puo' essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno che saranno fissati nel decreto stesso.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art28 · fonte del testo

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