L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale puo' ordinare ispezioni sul suo funzionamento. In caso di gravi e riscontrate irregolarita' amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attivita' agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato. La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore a un anno.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art47 · fonte del testo

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