Art. 9 — Finanziamenti per le operazioni di intervento

Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, l'AIMA, con le disponibilita' di cui all'articolo 10 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti), nonche' alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalita' che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.

Testo vigente dal 26 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art9 · fonte del testo

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