Art. 12 — Disposizioni in materia fiscale e rappresentanza in giudizio

Valgono per l'Azienda le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato. Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria e dei collegi arbitrali e giurisdizionali speciali, l'azienda e' rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Testo vigente dal 26 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art12 · fonte del testo

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