Presso l'AIMA e' istituito un apposito ufficio della Corte dei conti per il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalita' previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e che riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta dall'azienda nell'esercizio esaminato. Nello statuto-regolamento di cui al precedente articolo 3, sara' prevista l'istituzione, nell'ambito dell'Azienda, di un apposito ufficio di ragioneria al quale e' demandato anche il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese, mediante il controllo preventivo interno di legittimita' e regolarita' delle spese e la vigilanza sulla riscossione delle entrate. Per la stipulazione dei contratti della Azienda non e' obbligatorio il parere del Consiglio di Stato e i contratti medesimi sono immediatamente esecutivi all'atto della loro sottoscrizione. Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo di cui al precedente articolo 8 o che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso. Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate il Consiglio di Amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione. Per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente quarto comma e per tutti quelli che si rendessero necessari in ordine alle attivita' ed ai compiti dell'Azienda dovra' essere istituito, con lo statuto-regolamento di cui al precedente articolo 3, un apposito ufficio ispettivo.

Testo vigente dal 26 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art11 · fonte del testo

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