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[1]Il direttore generale dell'Istituto centrale e' nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

[2]Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore d'universita' o di istituto superiore di commercio, questi e' collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; le retribuzioni del direttore sono a carico dell'istituto.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art6 · fonte del testo

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