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[1]Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto centrale, da le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, da' il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento, o sia domandato dai Ministri interessati. Il parere del Consiglio e' obbligatorio, e deve essere seguito, per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 2, colonia c), allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

[2]Non e' obbligatorio attendere e seguire il parere del Consiglio superiore per le statistiche che rappresentino la esplicazione di semplice attivita' amministrativa, statistiche dei cui progetti e sviluppi dovra' tuttavia il Consiglio stesso avere tempestiva informazione.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art4 · fonte del testo

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