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Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge ed a introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze lo stanziamento dell'assegno di cui alla lettera a) dell'art. 7.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art17 · fonte del testo

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