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[1]Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al piu' scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'autorita' giudiziaria quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimenti gia' avviati innanzi ad essa.

[2]Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale; le comunichino ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 1500, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art11 · fonte del testo

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