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L'attuale ispettore tecnico, appartenente al ruolo di cui all'art. 8 del citato R. decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2027, e' trasferito, con la qualifica di biologo, nel ruolo istituito presso il Consiglio a norma del 3° comma dell'articolo precedente, conservando la posizione giuridica ed economica organicamente rivestita.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
