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[1]In luogo di n. 24 dei 28 artieri di cui all' art. 1, e' istituito un ruolo transitorio di impiegati civili aggiunti al personale civile tecnico dell'Istituto, come segue:
[2]Impiegati aggiunti di 1ª classe a L. 3100 n. 4
[3]Id. 2ª » a » 2800 » 2
[4]Id. 3ª » a » 2500 » 4
[5]Id. 4ª » a » 2200 » 8
[6]Id. 5ª » a » 2000 » 2
[7]Id. 6ª » a » 1800 » 3
[8]Id. 7ª » a » 1600 » 1
[9]--- Totale n. 24
[10]Saranno inscritti in questo ruolo gli odierni straordinari e lavoranti, qualunque sia la loro qualificazione, che da oltre sette anni prestano servizio presso l'Istituto idrografico della R. marina, che ne sono reputati meritevoli e che sono retribuiti con paga mensile.
[11]La loro assegnazione alle varie classi suddette sara' fatta nel modo seguente:
[12]alla prima classe quelli con la retribuzione netta mensile da L. 220 a L. 240;
[13]alla seconda classe quelli con la retribuzione netta mensile da L. 210 a L. 215;
[14]alla terza classe quelli con la retribuzione netta mensile di L. 195;
[15]alla quarta classe quelli con la retribuzione netta mensile da L. 165 a L. 175;
[16]alla quinta classe quelli con la retribuzione netta mensile da L. 145 a L. 160;
[17]alla sesta classe quelli con la retribuzione netta mensile da L. 130 a L. 135;
[18]alla settima classe quelli con la retribuzione netta mensile di L. 115.
[19]Le promozioni di classe di questi impiegati saranno regolate con norme da stabilirsi nel R. decreto per il riordinamento dell'Istituto.
[20]Il ruolo transitorio del personale suddetto rimarra' soppresso quando tutti coloro che lo compongono cesseranno, per qualsiasi causa, di appartenervi.
[21]Per gli effetti delle promozioni, di cui al terz'ultimo capoverso del presente articolo, le soppressioni dei posti si intendono effettuate a cominciare dall'ultima classe e procedendo man mano verso quelle superiori fino ad estinzione del ruolo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1907 al 9 ottobre 2010
