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[1]Al personale di cui all'art. 1 della presente legge, il tempo di servizio prestato a bordo delle RR. navi in armamento per le campagne idrografiche e' computato, ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni, al pari di quello stabilito per i militari dell'armata.

[2]Agli artieri e agli operai permanenti sono applicabili le disposizioni della legge 26 dicembre 1901, n. 518.

[3]Gli artieri, agli effetti della liquidazione della pensione, saranno considerati quali capi operai.

Testo in vigore dal 18 luglio 1907 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;470~art4 · fonte del testo

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