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[1]Con il R. decreto di riordinamento di cui all'articolo precedente, sara' determinato il numero degli ufficiali dei corpi della R. marina e quello degli impiegati civili da destinarsi all'istituto ed agli uffici idrografici dipendenti.
[2]Le indennita' di carica e i soprassoldi fissi per questo personale sono fissati come alla tabella annessa che forma parte integrante della presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1907 al 9 ottobre 2010
