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[1]I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che sono attualmente addetti all'ufficio della statistica potranno esservi conservati, ma non oltre il grado effettivo o parificato di cancelliere di tribunale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Fani.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
