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[1]In attuazione della presente legge i posti che rimarranno vacanti nella seconda e nella terza classe degli applicati in seguito alla promozione degli impiegati di ruolo, salvo quanto e' disposto dall'art. 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e dalle successive leggi 2 giugno 1904, n. 217, e 10 luglio 1906, n. 372, nonche' salvo il diritto degli abilitati agli uffici di ordine, saranno conferiti, con le norme da stabilire nel regolamento, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione centrale.
[2]Gli applicati delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dalla guerra che, essendo forniti dello stipendio di L. 1800, ai termini della legge 8 maggio 1910, n. 226, saranno nominati alla meta' dei posti di applicati di terza classe nel Ministero di grazia e giustizia, conserveranno, a titolo di assegno personale sino alla promozione successiva, la differenza di stipendio.
[3]La somma occorrente al pagamento dell'assegno personale anzidetto, gravera' sul capitolo delle spese casuali del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
