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[1]Nell'effettuare le promozioni in seguito alla presente legge per gli impiegati di grado inferiore a quello di capo sezione non si applica la disposizione del terzo capoverso dell'art. 8 della legge 25 giugno 1908, n. 290.
[2]Gli aumenti di stipendio per promozioni conseguiti da tutti gli impiegati, in applicazione della presente legge, avranno effetto per meta' dal 1° gennaio 1911 e per l'intero dal 1° luglio successivo.
Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
