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In eccezione al disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, alle funzioni d'ordine del casellario centrale e dell'ufficio della statistica saranno addetti cinquanta funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie di grado non superiore ad aggiunto.
Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
