Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale, per le esigenze stabili dei loro laboratori, officine, aziende e dei convitti annessi, possono assumere "aiutanti tecnici" del ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui alla annessa tabella I. Il numero degli "aiutanti tecnici" da assumere presso ciascun istituto e scuola e' deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione. La tabella complessiva e le eventuali successive variazioni sono approvate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari