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I prefetti di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 475, al compimento della anzianita' di servizio prescritta, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sono inquadrati nel ruolo aggiunto dei censori di disciplina con la qualifica di vice-censore. I prefetti di disciplina di ruolo aggiunto vengono inquadrati nel ruolo aggiunto dei censori di disciplina con la qualifica di vice-censore. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianita' di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza e' valutata nella misura della meta'.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art15 · fonte del testo

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