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[1]Il terzo comma dell'art. 1 del testo unico della legge, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e' sostituito dal seguente: «Le funzioni di segretario generale sono conferite, per incarico, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, ad un referendario o ad un primo referendario.
[2]«Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il presidente del Consiglio di Stato puo' conferire l'incarico ad un consigliere».
Testo in vigore dal 9 aprile 1932 al 22 dicembre 2008
