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[1]A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione universitaria, comprese nella tabella E allegata al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
[2]Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarra' in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quiescenza, nonche' i diritti di carriera fino al grado nono incluso, a carico dello Stato, al quale sara' rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso prestera' servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. E' in facolta' del Ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi istituti d'istruzione superiore.
[3]Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.
[4]Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi istituti d'istruzione superiore.
Testo in vigore dal 22 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
