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[1]La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalita' stabilite dal regolamento generale universitario.
[2]Al concorso possono prendere parte:
- a)i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso;
- b)i funzionari del gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'art. 2 della presente legge per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi istituti di istruzione superiore e provvisti della anzianita' richiesta dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo.
[3]Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.
Testo in vigore dal 22 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
