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[1]Negli Istituti, ai quali non e' destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto, della sede.
[2]Tale incarico e' retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.
Testo in vigore dal 22 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
