Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, fermo restando il disposto di cui all'art. 9.
Testo in vigore dal 22 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
