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[1]Nella prima applicazione della presente legge, ai posti vacanti del personale di segreteria dei Regi istituti d'istruzione superiore, potra' provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali alla data della presente legge abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio.
[2]Per l'ammissione ai concorsi a posti di carriera amministrativa e di ragioneria sara' necessario possedere il prescritto titolo di studio.
Testo in vigore dal 22 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
