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[1]I direttori e i capi di segreteria dei Regi istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purche' non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.
[2]Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 22 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
