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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Art. l.
[7]I Regi istituti d'istruzione superiore hanno una segreteria, che comprende un ufficio di economato e cassa.
[8]Il personale addetto alla segreteria e' a carico dell'Istituto ed e' distinto in tre gruppi:
- a)amministrativo;
- b)di ragioneria;
- c)di ordine.
[9]I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812.
[10]Il trattamento economico non puo' essere superiore a quello attualmente stabilito per i corrispondenti gruppi del ruolo statale della Amministrazione universitaria sino al grado nono incluso.
[11]Il regolamento interno deve essere approvato dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.
[12]Nulla e' innovato per quanto riguarda i Regi istituti di istruzione superiore di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito, con modifiche, nella legge 16 giugno 1932, n. 812. Ne' le disposizioni del presente articolo, ne' quelle degli articoli seguenti concernono il personale amministrativo dei detti Istituti.
Testo in vigore dal 22 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
