Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1957 al 4 agosto 1961. Leggi il testo vigente →

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 30° anno di eta', abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati: diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale; diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali; diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1957, n. 227

1

La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".

Testo in vigore dal 11 maggio 1957 al 4 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1952 al 11 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 aprile 1957, n. 227

    La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art4 · fonte del testo

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