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L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 1. - "La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Marina ha luogo:

  • a)in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici;
  • b)per concorso per titoli;
  • c)per meriti speciali. "Gli ufficiali della Marina che cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del complemento ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali sono iscritti, di ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi. "I corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) sono svolti con le modalita' indicate al successivo articolo 2".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art21 · fonte del testo

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