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I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi. Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art1 · fonte del testo

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