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[1]La nomina ai posti di coadiutore aggiunto della Biblioteca di cui alla tabella E dell'allegato I alla presente legge, e' conferita a scelta del Ministro per l'interno fra il persona le di gruppo C dell'Amministrazione stessa, che a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualita' necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti medesimi, che abbia compiuto un periodo di servizio di ruolo superiore a dodici anni e che rivesta il grado 11° del gruppo C da almeno un anno.
[2]La promozione al grado di coadiutore della Biblioteca e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale, fra i coadiutori aggiunti in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano compiuto, nel grado 10° del gruppo C, l'anzianita' non inferiore a cinque anni.
[3]E' abrogato l'articolo 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, num. 121.
Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
