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[1]Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere assunti in servizio, nel limite della meta' dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata nel ruolo del personale subalterno, di cui alla annessa tabella F dell'allegato I, inservienti avventizi, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.
[2]In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovra' effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma, nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti dei posti complessivamente disponibili nel ruolo del personale subalterno, secondo la tabella suddetta.
Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
