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[1]Nella prima attuazione della presente legge, la meta' dei posti disponibili nel grado 11° del ruolo del personale di gruppo B e la meta' dei posti in aumento nel grado 12° del ruolo del personale di gruppo C dei Regi provveditorati agli studi, potranno essere conferiti dal Ministro per l'educazione nazionale mediante concorsi per titoli agli impiegati di grado e gruppo corrispondenti dei ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale e di altre Amministrazioni statali.
[2]Le modalita' di tali concorsi saranno stabilite dal Ministro per l'educazione nazionale con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
