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Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi che, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286, e successive modificazioni, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, e' elevato a 45.
Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
