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[1]Nelle promozioni al grado di Regio provveditore agli studi di prima classe, il servizio reso nel grado 6° di qualunque ruolo di gruppo A dell'Amministrazione dell'educazione nazionale e' valutato per intero agli effetti del computo del triennio di effettivo servizio prescritto dall'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
[2]Il computo, di cui al precedente comma, gia' effettuato per le promozioni al grado 5° di Regio provveditore agli studi, disposte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, s'intende confermato.
Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
