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[1]La nomina a Regio provveditore agli studi regolata dal R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, e' confermata dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
[2]Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' dimettere il Regio provveditore agli studi anche prima del compimento del periodo di prova. Le disposizioni, di cui ai comma precedenti, sono applicabili anche ai Regi provveditori agli studi in servizio da meno di tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per altro il servizio prestato, e' valutabile per la determinazione del periodo di prova stabilito dal 1° comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 27 luglio 1945
