Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010. 198 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:
tolto: a) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina e che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, non abbiano superato il 32° anno di eta';
tolto: b) dai marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che al 31 dicembre dell'anno in cui e' indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di eta', nonche' dai sergenti maggiori in servizio permanente delle dette Armi che si trovano nelle stesse condizioni e che abbiano almeno tre anni di grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o di plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva Arma, purche' forniti del titolo di scuola secondaria di primo grado. Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non puo' superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico. L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non puo' superare la meta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art3 · fonte del testo
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