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Il Ministro puo', per singole e determinate materie, costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei ai Consessi. Quando si tratti dell'ordinamento degli studi di una Facolta' universitaria, sara' invitato a partecipare, con voto consultivo, il preside piu' anziano delle Facolta' interessate. Quando si tratti di questioni riguardanti istituzioni o scuole, le quali non abbiano diretta rappresentanza, il Ministro puo' chiamare a riferire direttamente al Consiglio o alla competente Sezione o alla Giunta il capo dell'istituzione o della scuola, o un suo delegato.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art25 · fonte del testo

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