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[1]Le tabelle A e B degli organici della Milizia nazionale forestale, di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, vengono sostituite dalle seguenti:
[2]Tabella A. Ufficiali della Milizia nazionale forestale.
[3]Numero Grado dei posti - - Luogotenente generale (4°)....... 1 Consoli generali (5°)......... 2 Consoli (6°).............. 18 Primi seniori (7°)........... 19 Seniori (8°).............. 34 Centurioni (9°)............ 130 Capi manipolo (10°).......... 206 --- Totale... 410
[4]Tabella B. Sottufficiali e truppa della Milizia nazionale forestale.
[5]Numero Grado dei posti - - Marescialli maggiori......... 40 Marescialli capi........... 63 Marescialli ordinari......... 213 Brigadieri.............. 230 Vice brigadieri........... 243 Militi scelti............ 394 Militi................ 3513 Allievi militi............ 127 ---- Totale... 4823
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804
1Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che sono soppressi i ruoli del personale forestale in servizio permanente effettivo di cui alle tabelle A e B del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, commi 1 e 2) che "In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui si fa menzione di personale della soppressa milizia nazionale forestale, si intende sostituito il personale del Corpo forestale dello Stato. In particolare, le denominazioni del personale del Corpo forestale dello Stato corrispondenti a quelle gia' in vigore nella soppressa milizia forestale a termine della legge 24 marzo 1942, n. 314, sono le seguenti: direttore generale in luogo di luogotenente generale; ispettore generale in luogo di console generale; ispettore superiore in luogo di console; ispettore capo, in luogo di primo seniore; ispettore principale in luogo di seniore; ispettore in luogo di centurione; ispettore aggiunto in luogo di capomanipolo; maresciallo maggiore (invariato); maresciallo capo (invariato); maresciallo ordinario (invariato); brigadiere (invariato); vice brigadiere (invariato) guardia scelta in luogo di milite scelto; guardia in luogo di milite; allievo guardia in luogo di allievo milite".
Testo in vigore dal 1 luglio 1948 al 16 dicembre 2009
