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Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, la liquidazione dell'indennita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, con le limitazioni e le modalita' previste dal precedente art. 12. Per tale personale il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma di detto art. 12 decorre dalla data di cessazione dal servizio.

Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art14 · fonte del testo

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