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[1]Ciascuna delle quote di partecipazione al patrimonio dei Consorzi ha un. valore non inferiore a lire 100 se si tratta di persone fisiche e non inferiore a lire 1000 se si tratta di persone giuridiche partecipanti.

[2]Le quote di partecipazione previste dalla lettera a) del precedente articolo sono ragguagliate al valore stabilito per tutte le altre. Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga la misura prescritta, dovra' essere effettuato il versamento della differenza.

[3]Gli utili netti delle gestioni consortili, esclusi quelli relativi alle gestioni degli ammassi obbligatori, sono destinati, dopo la devoluzione del 20 per cento al fondo di riserva:

  • a)alla corresponsione di una rimunerazione ai partecipanti in misura proporzionale all'ammontare globale delle quote di partecipazione in rapporto al patrimonio e in nessun caso in misura superiore al 5 per cento;
  • b)in misura non superiore al 20 per cento a riduzione dei prezzi delle materie utili all'agricoltura;
  • c)in misura non superiore al 20 per cento a favore di iniziative dirette all'incremento e al perfezionamento della produzione agricola da attuare unitamente agli Enti economici dell'agricoltura, salvo che sia diversamente stabilito negli statuti;
  • d)per il residuo alla riserva.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art21 · fonte del testo

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