Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  • a)gli atti che impegnino gli Enti economici e la loro Associazione oltre i limiti che saranno stabiliti negli statuti;
  • b)gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione di oneri reali immobiliari;
  • c)le nomine dei direttori dell'Associazione e degli Enti economici.

[2]Il ruolo organico e le disposizioni relative all'assunzione e al trattamento giuridico ed economico di tutto il personale sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero delle finanze con apposito regolamento.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art16 · fonte del testo

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