Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1959 al 9 ottobre 2010. 355 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, contenente varianti al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156:
tolto: Art. 5. - L'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'articolo 23 del regolamento sugli assegni di imbarco e' calcolato in ragione di lire 3 giornaliere per ogni individuo. Le misure della quota massima individuale di cui al paragrafo terzo di detto articolo 23 sono elevate, rispettivamente, da lire 300 a lire 600 e da lire 200 a lire 300.
tolto: Art. 6. - La misura della retribuzione collettiva di cui al paragrafo primo dell'articolo 24 del regolamento e' elevata da lire 18 a lire 30 per tonnellata o frazione di tonnellata. Le misure delle retribuzioni collettive previste dal paragrafo secondo di detto articolo 24 sono, rispettivamente, elevate, per ogni tonnellata, da lire 22,50 a lire 45, da lire 14,40 a lire 25, da lire 30 a lire 50 e da lire 45 a lire 90. I soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dello stesso articolo 24 sono stabiliti in lire 45 per i sottufficiali e in lire 30 per i sottocapi e comuni.
tolto: Art. 7. - Le misure dell'assegno collettivo previste dal paragrafo primo dell'articolo 25 del regolamento sono, rispettivamente, aumentate da lire 180 a lire 500 e da lire 90 a lire 250.
tolto: Art. 8. - Gli assegni mensili a titolo di premio previsti dal paragrafo primo dell'articolo 26 del regolamento sono, rispettivamente, elevati da lire 130 a lire 500, da lire 150 a lire 400, da lire 120 a lire 300, da lire 75 a lire 150.
tolto: Art. 9. - L'assegno giornaliero previsto dal paragrafo primo dell'articolo 28 del regolamento e' elevato da lire 1,20 a lire 2, per ciascun allievo. La somma massima di cui al paragrafo secondo di detto articolo 28 e' elevata da lire 75 a lire 150.
tolto: Art. 12. - Le misure dei soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dell'articolo 45 del regolamento sono elevate, rispettivamente, da lire 6 a lire 15 e da lire 4 a lire 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-14;494~art2 · fonte del testo
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