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[1]Per fruire dei benefici concessi dalla presente legge, le navi debbono essere iscritte in una delle matricole del Regno e provviste di atto di nazionalita'. I piroscafi e le motonavi debbono, inoltre, essere inscritti nella prima classe del Registro italiano; i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri debbono essere classificati nel Registro italiano o muniti di regolare certificato di navigabilita'. Tuttavia le navi non ancora provviste di atto di nazionalita' ma munite di passavanti provvisorio e di certificato di stazza rilasciato dalle autorita' di uno Stato con il quale esistano accordi per il reciproco riconoscimento dei certificati stessi, saranno ammesse al beneficio del premio di navigazione, che, pero', sara' pagato soltanto quando siano stati rilasciati il certificato di stazza prescritto dall'art. 7 e l'atto di nazionalita'.
[2]Il premio non e' dovuto:
- a)per i piroscafi e le motonavi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate e per i velieri, i velieri con motore ausiliario e i motovelieri di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate;
- b)per le navi di eta' superiore a dodici anni acquistate all'estero posteriormente al 31 dicembre 1931-X, salvo che si tratti di navi frigorifere o cisterne che siano entrate od entrino a far parte della marina mercantile nazionale posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII, nel qual caso il limite di eta' e' elevato da dodici a diciotto anni;
- c)per le navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati, come da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato;
- d)per le navi adibite a linee libere istituite dopo il 1° gennaio 1932-X, quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, tali linee rappresentino un servizio sostanzialmente concorrente con servizi marittimi sovvenzionati.
Testo in vigore dal 4 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
