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[1]Il premio nella misura indicata nel primo comma dell'art. 4 spetta alle navi di eta' non superiore ad un anno, alle navi di eta' superiore ad un anno spetta detto premio moltiplicato per il coefficiente 100-n: 100, in cui n rappresenta il numero di anni di eta' della nave.
[2]Il premio previsto dall'art. 4 sara' corrisposto per non oltre 20.000 miglia per le navi sino a 1500 tonnellate di stazza lorda, per non oltre 32.000 miglia per le navi da oltre 1500 fino a 2500 tonnellate.
Testo in vigore dal 4 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
