Nelle procedure di liquidazione delle societa' cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Codice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorita' governativa di vigilanza nonche' i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo. Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti e' posta a carico dello Stato la differenza necessaria.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-19;587~art1 · fonte del testo

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