E' consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza - compresi i motoscafi nelle localita' dove essi sostituiscono le vetture da piazza - munite della prescritta licenza dell'autorita' comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1 gennaio 1949. L'agevolazione sara' concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:

  • 1)litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  • 2)litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;
  • 3)litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

Testo vigente dal 13 marzo 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-02-17;121~art1 · fonte del testo

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