Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alla spesa occorrente per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 1 si provvedera' con i fondi stanziati nel capitolo 174 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente e nei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 maggio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 11 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
